Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti generali:
      1) titolo di studio: diploma di laurea in fisica o astronomia o
matematica  o  informatica  o  scienze dell'informazione o ingegneria
informatica o titolo dichiarato equipollente per legge.
    Ai  sensi  dell'art. 84  della legge n. 312/1980 si prescinde dal
titolo  di  studio suddetto per il personale non docente del comparto
universitario  in servizio da almeno cinque anni senza demerito nella
qualifica immediatamente inferiore.
    Per  i  candidati  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero   e'   richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di  studio
riconosciuto  equipollente  a  uno  di  quelli suindicati, in base ad
accordi  internazionali,  ovvero con le modalita' di cui all'art. 332
del  testo  unico  31 agosto 1933, n. 1592, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
      2)  la  cittadinanza  di  uno Stato membro dell'Unione europea.
Sono  equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
    I candidati non italiani devono inoltre:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
      3) godimento dei diritti politici.
      4)  idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione si riserva
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.
      5) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva.
      6)  non  avere  riportato  condanne penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza   del   termine   per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione.
    Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera  d),  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
    I  candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dell'esistenza dei prescritti requisiti.
    L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti potra' essere
disposta  in qualsiasi momento, prima della assunzione del vincitore,
con decreto dirigenziale.