Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 1) titolo di studio: diploma di laurea in fisica o astronomia o matematica o informatica o scienze dell'informazione o ingegneria informatica o titolo dichiarato equipollente per legge. Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale non docente del comparto universitario in servizio da almeno cinque anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a uno di quelli suindicati, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 2) la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I candidati non italiani devono inoltre: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 3) godimento dei diritti politici. 4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso. 5) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva. 6) non avere riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dell'esistenza dei prescritti requisiti. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti potra' essere disposta in qualsiasi momento, prima della assunzione del vincitore, con decreto dirigenziale.