Art. 10.

                             Ricusazione

    Eventuali  istanze  di  ricusazione  di  uno o piu' componenti le
commissioni   giudicatrici  da  parte  dei  candidati  devono  essere
presentate  al  rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  della  composizione  delle  commissioni.  Se  la  causa  di
ricusazione   e'   sopravvennuta,  purche'  anteriore  alla  data  di
insediamento   della   commissione,  il  termine  decorre  dalla  sua
insorgenza.
    Il  rigetto  dell'istanza  di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa di successiva ricusazione.