Art. 12.

   Accertamento della regolarita' degli atti e nomina degli idonei

    Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
suddetta consegna la regolarita' degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.  Nel  caso in cui il rettore riscontri vizi di forma entro
il  predetto  termine rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione  per  la  regolarizzazione  stabilendone  il termine. Con
successivo  decreto  il  rettore trasmette gli atti delle valutazioni
comparative   ai   competenti  organi  accademici  per  i  successivi
adempimenti.  Il  consiglio  di  facolta'  che ha richiesto il bando,
entro  sessanta  giorni  dalla data del decreto di accertamento della
regolarita'  degli  atti,  sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla
commissione  e  con  riferimento  alle  proprie  specifiche  esigenze
didattico-scientifiche,  puo'  proporre,  con  motivata  delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere a
maggioranza  degli  aventi  diritto  al  voto  di  non procedere alla
chiamata  specificando  i  motivi  di  difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice.
    La nomina e' disposta con decreto rettorale.
    Il rettore comunica al Ministero dell'universita' i dati relativi
alla  conclusione delle procedure di valutazione comparative, nonche'
i  nominativi  dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Le
relazioni  finali delle commissioni con annessi giudizi individuali e
collegiali,  sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e
rese pubbliche anche per via telematica.