Art. 12. Accertamento della regolarita' degli atti e nomina degli idonei Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla suddetta consegna la regolarita' degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Nel caso in cui il rettore riscontri vizi di forma entro il predetto termine rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine. Con successivo decreto il rettore trasmette gli atti delle valutazioni comparative ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Il consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere a maggioranza degli aventi diritto al voto di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. La nomina e' disposta con decreto rettorale. Il rettore comunica al Ministero dell'universita' i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparative, nonche' i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Le relazioni finali delle commissioni con annessi giudizi individuali e collegiali, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.