Art. 13.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    I  candidati  dovranno provvedere a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Universita' "Campus
Bio-Medico", entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
    Trascorso   tale   termine,   l'Universita'  "Campus  Bio-Medico"
disporra'  del  materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.