Art. 13. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I candidati dovranno provvedere a loro spese, al recupero delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Universita' "Campus Bio-Medico", entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale termine, l'Universita' "Campus Bio-Medico" disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.