Art. 10. Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto Il candidato utilmente collocato in graduatoria ricevera' comunicazione scritta, tramite raccomandata tassa a carico a.r. dell'attribuzione dell'assegno, e pena la decadenza, dovra' accettare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione il relativo contratto. Eventuali ritardi nell'accettazione del contratto possono essere giustificati soltanto se dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. La mancata accettazione del contratto nel termine sopra indicato determinera' la decadenza dal diritto all'assegno. In tal caso l'assegno sara' conferito secondo l'ordine della graduatoria. Costituisce causa di risoluzione del contratto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile da parte del titolare dell'assegno. Gli assegnatari, al momento della stipula del contratto, dovranno rilasciare apposita dichiarazione contenente esplicita assicurazione, sotto la propria personale responsabilita', che non usufruiranno, durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di studio, ne' assegni analoghi. Detto contratto non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. Il rapporto ha termine alla scadenza prevista dal contratto. Art 11. Valutazione attivita' di ricerca L'attivita' dell'assegnatario deve essere svolta continuativamente, fatte salve le eventuali interruzioni dovute a gravidanza, servizio militare o malattia. Gli strumenti, le modalita' di controllo e la valutazione dell'attivita' svolta spetta al consiglio di dipartimento presso cui si svolge la collaborazione. Per ciascun assegnatario, il consiglio di dipartimento nomina un responsabile dell'attivita' scientifica (tutore) il quale e' tenuto a presentare annualmente una relazione sull'attivita' svolta dal titolare dell'assegno.