Art. 6.

                      Commissioni giudicatrici

    Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di  un  componente  da  parte  del  consiglio  della  facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
    Possono   essere  componenti  della  commissione  giudicatrice  i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario.
    Il  componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni  dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta',  fra  i  professori  ordinari  e  deve  afferire al settore
scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando ovvero, nel caso in cui
ricorrano   le   condizioni  di  cui  al  comma  6,  ultimo  periodo,
dell'art. 3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998,  n. 390,  a settori affini indicati dal Consiglio universitario
nazionale.
    I  componenti  elettivi  sono rappresentati da quattro professori
ordinari  eletti  fra i professori in servizio presso altro Ateneo. A
parita'  di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza, a
parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
    L'elettorato  attivo  e  passivo  e lo svolgimento delle elezioni
sono  regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19 ottobre  1998,  n. 390.  Dal giorno
successivo  alla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine  perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione  non  sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le  eventuali  cause  di  incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Se la causa di
ricusazione   e'   sopravvenuta,   purche'  anteriore  alla  data  di
insediamento   della   commissione,  il  termine  decorre  dalla  sua
insorgenza.
    Il  rigetto  della istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come  causa  successiva  di  ricusazione. La partecipazione ai lavori
delle   commissioni   costituisce   un  obbligo  inderogabile  per  i
componenti,   fatti  salvi  giustificati  e  documentati  motivi.  La
commissione  deve  concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data
di  pubblicazione  del  decreto  rettorale di nomina. Il rettore puo'
prorogare  per  una  sola  volta  e  per  non piu' di quattro mesi il
termine   per  la  conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed
eccezionali  motivi  segnalati  dal presidente della commissione. Nel
caso  in  cui  i  lavori  non  si  siano conclusi dopo la proroga, il
rettore,  con  provvedimento  motivato,  avvia  le  procedure  per la
sostituzione  dei  componenti  cui  siano  imputabili  le  cause  del
ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
    Le  commissioni  sono  nominate  con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  previsti  dall'art. 4,  comnia  1, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   19 ottobre   1998,   n. 390,  nelle
commissioni  giudicatrici  subentra  il  docente non eletto che abbia
riportato maggior  numero  di voti e che non sia stato nominato a far
parte di altre commissioni giudicatrici.