Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    La  partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e'  libera,  senza  limitazioni  in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
    Tuttavia, non possono partecipare alle valutazioni comparative:
      1)  coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
      2)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      3)  coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4)   i  professori  di  ruolo  di  prima  e  seconda  fascia  e
ricercatori  universitari  di  ruolo  inquadrati nello stesso settore
scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la
procedura  o nei settori affini ove previsti nell'art. 1 del presente
decreto;
      5)  coloro  che  abbiano  gia'  presentato nell'arco di un anno
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta  cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative
presso questa o altre sedi universitarie.
    I  requisiti  per ottenere l'ammissione al concorso devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  dei termini per la presentazione
della domanda.