Art. 4.

                            Pubblicazioni

    Le  pubblicazioni  che  i  candidati intendono far valere ai fini
della  valutazione  comparativa con un elenco delle stesse firmato ed
identico  a  quello  allegato  alla  domanda di partecipazione, vanno
inviate  o  consegnate a mano in plico separato all'ufficio personale
docente  dell'Universita' degli studi di Urbino, via Puccinotti, 25 -
61029  Urbino, entro lo stesso termine di presentazione della domanda
e  devono  essere  in  misura  non  superiore  a quanto stabilito nel
precedente  art. 1  del  presente  bando  (ove previsto). Non saranno
prese in considerazione le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il
termine  di  cui  al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a
data  dell'ufficio  postale  accettante.  Sui  plichi  contenenti  le
pubblicazioni   deve  essere  riportata  la  dicitura  "pubblicazioni
valutazione  comparativa  a  posti  di  ricercatore  universitario" e
devono  essere  indicati  chiaramente  la  facolta'  ed il titolo del
settore  scientifico-disciplinare  per il quale l'interessato intende
partecipare, nonche' il cognome, il nome e l'indirizzo.
    Le  pubblicazioni  potranno essere inviate in originale, in copia
autenticata  oppure  potra'  essere resa la dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di notorieta' nella quale si attesti, ai sensi dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che la copia
della  pubblicazione  e' conforme all'originale nonche' la data ed il
luogo di pubblicazione dei lavori.
    La  dichiarazione  puo'  essere  unica per tutte le pubblicazioni
inviate in copia.
    Le  pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine
se  essa  e' una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese,
tedesco  e spagnolo; altrimenti dovranno essere tradotte in una delle
predette  lingue. I testi tradotti possono essere presentati in copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
    Tuttavia, per le procedure di valutazione comparativa riguardanti
materie  linguistiche  e'  ammessa  la presentazione di pubblicazioni
compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito
il   concorso,   anche  se  diverse  da  quelle  indicate  nel  comma
precedente.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero  deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, che cosi' recita:
"Ogni  stampatore  ha  l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura del Regno".