Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi I dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio sono tenuti al versamento di un contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato. La prima rata dei suddetti contributi dovra' essere versata all'atto dell'iscrizione. La seconda rata, graduata secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, dovra' essere versata entro il 15 ottobre 2000.