Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
    I  dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio sono tenuti
al  versamento di un contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
di dottorato.
    La  prima  rata  dei  suddetti  contributi  dovra' essere versata
all'atto dell'iscrizione.
    La  seconda rata, graduata secondo i criteri e i parametri di cui
al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
dovra' essere versata entro il 15 ottobre 2000.