Art. 11. Svolgimento dei corsi
    I  dottorandi  sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della
loro   attivita'  curriculare  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
collegio dei docenti.
    E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un altro corso di
dottorato o ad una scuola di specializzazione.
    E'  vietata,  altresi', la contemporanea fruizione di altre borse
di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
    Il  dottorando  puo'  essere  inserito, previa autorizzazione del
collegio  dei  docenti,  nelle  attivita'  di  ricerca  svolte presso
l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
    Il  dottorando puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica
ai  sensi dell'art. 33 dello statuto previo consenso del collegio dei
docenti.
    La  sospensione  dal  corso  di  durata superiore a trenta giorni
comporta  l'immediata  sospensione  della  borsa.  E'  consentita  la
sospensione  dal  corso  esclusivamente  per  i  periodi  relativi ai
seguenti  casi,  debitamente documentati: maternita', grave malattia,
servizio militare o civile.
    Il   dottorando  deve  presentare,  ogni  anno,  una  dettagliata
relazione  scritta  sull'attivita'  svolta al collegio dei docenti ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
collegio  stesso.  Il collegio, sentito anche il tutore, con motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di  risultati  insufficienti,  propone  al rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.