Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito hanno facolta', in relazione al numero e alla tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa. I candidati non comunitari non residenti classificatisi in posizione utile sono ammessi senza titolarita' di borsa di studio nel limite massimo indicato per ciascun corso. I titolari di assegni di ricerca classificatisi in posizione utile sono ammessi ai corsi conservando l'assegno di ricerca. In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore al numero complessivo di posti disponibili.