Art. 6. Ammissione ai corsi
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  classificatisi in posizione utile nella graduatoria
di  merito  hanno  facolta',  in relazione al numero e alla tipologia
delle  borse  disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse
secondo l'ordine della graduatoria stessa.
    I  candidati  non  comunitari  non  residenti  classificatisi  in
posizione utile sono ammessi senza titolarita' di borsa di studio nel
limite massimo indicato per ciascun corso.
    I  titolari  di  assegni  di  ricerca classificatisi in posizione
utile sono ammessi ai corsi conservando l'assegno di ricerca.
    In  ogni  caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore
al numero complessivo di posti disponibili.