Art. 9. Borse di studio Le borse di studio (il cui numero e' indicato per ciascun dottorato all'art. 1 del presente bando) vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. A parita' di merito le borse sono assegnate sulla base della valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000, assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata. L'importo della borsa di dottorato e' maggiorato del 50% per periodi di soggiorno all'estero. Al dottorando spetta, inoltre, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al costo piu' economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono superare complessivamente la meta' della durata del corso. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti e relativi all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.