Art. 9. Borse di studio
    Le  borse  di  studio  (il  cui  numero  e'  indicato per ciascun
dottorato  all'art. 1  del  presente bando) vengono assegnate secondo
l'ordine  definito  nelle  rispettive graduatorie di merito formulate
dalle commissioni giudicatrici.
    A  parita'  di  merito  le  borse sono assegnate sulla base della
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modifiche.
    In  ogni  caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso  di  dottorato,  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
    L'importo  della  borsa  di  dottorato  e' maggiorato del 50% per
periodi  di  soggiorno  all'estero. Al dottorando spetta, inoltre, il
rimborso  di  un  biglietto di viaggio a/r al costo piu' economico. I
periodi di soggiorno all'estero non possono superare complessivamente
la meta' della durata del corso.
    Alle  borse  di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni  fiscali  di  cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda,  in  congedo  straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni.
    La  rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero il
provvedimento  di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento
dell'attivita'  di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal
collegio dei docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di
restituzione  dei  ratei  gia'  percepiti  e relativi all'anno per il
quale  e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato
non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.