Art. 12. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per l'apposizione del visto. Il dirigente della divisione III del Servizio reclutamento, formazione professionale e interventi assistenziali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2000 Il direttore generale: Maninchedda