Art. 12.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto  dal presente bando valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive  modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  nel  decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio per l'apposizione del visto.
    Il  dirigente  della  divisione  III  del  Servizio reclutamento,
formazione  professionale  e  interventi  assistenziali e' incaricato
dell'esecuzione del presente decreto.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 7 febbraio 2000
                                   Il direttore generale: Maninchedda