Art. 3.

                       Esclusione dal concorso

    Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
    L'amministrazione  puo'  disporre  in  ogni momento, con motivato
provvedimento,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei requisiti
prescritti,  nonche'  per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.