Art. 5. Trasmissione domanda e comunicazione dati L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande inviate tramite posta ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta a disguidi postali. Non assume inoltre alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' piu' in generale, per eventuali disguidi postali o telefonici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.