Art. 5.

              Trasmissione domanda e comunicazione dati

    L'amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata  ricezione  delle  domande  inviate  tramite posta ne' per la
mancata  restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta
a  disguidi  postali.  Non  assume inoltre alcuna responsabilita' nel
caso  di  irreperibilita'  del  destinatario  e per la dispersione di
comunicazione  dipendente  da  inesatta indicazione del recapito o da
mancata   o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo
indicato  nella domanda, ne' piu' in generale, per eventuali disguidi
postali  o  telefonici  non  imputabili  a colpa dell'amministrazione
stessa,  o  comunque  dovuti  a  fatto  di  terzi,  a caso fortuito o
forza maggiore.