Art. 8. Svolgimento delle prove Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" del 5 maggio 2000 sara' data comunicazione della sede, dei giorni e dell'ora in cui avranno luogo le prove del concorso. In relazione al numero di domande presentate, lo svolgimento delle predette prove potra' essere effettuato presso una o piu' sedi decentrate. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. L'assenza alle predette prove comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': carta d'identita'; tessera postale; patente automobilistica; passaporto; porto d'armi; tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851; fotografia recente, applicata sul prescritto foglio in carta da bollo con la firma autenticata del candidato. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova pratica una votazione di almeno ventuno trentesimi. I candidati ammessi alla prova orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato rispettivamente nella prova scritta e pratica. La prova orale si intendera' superata con una votazione di almeno ventuno trentesimi. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato nella prova orale. L'elenco stesso, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova orale.