Art. 9. Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine del punteggio finale costituito dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica e della votazione ottenuta nella prova orale. Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse; se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati conseguono pari punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997. La graduatoria sara' approvata con provvedimento ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.