Art. 10.
    Sono  ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati
meritevoli  per  le  doti  di  capacita' e rendimento dimostrati, per
incarichi  eventualmente  ricoperti, per titoli di cultura posseduti,
per  studi  elaborati  e pubblicati in materie relative alle funzioni
svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti.
    A  tal  fine  la commissione procede preliminarmente, per ciascun
candidato,  all'esame  dei titoli, per la cui valutazione complessiva
ogni commissario dispone di dieci punti.
    Non  puo'  partecipare  alle  prove  di esame il candidato che in
detta  valutazione  non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella
valutazione del complesso dei titoli.