Art. 11.
    L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto,
di quattro prove scritte e di una prova orale.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a serie speciale - 30 giugno 2000
verra'  data  comunicazione  dei giorni, dell'ora e della sede in cui
avranno luogo le prove scritte.
    Ai  candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data
comunicazione  alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove
scritte,  per  non  aver  raggiunto  almeno  venticinque  punti nella
valutazione  dei  titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono
tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma
del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove
scritte.
    Durante  le  prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la  consultazione  dei  codici  delle leggi, dei decreti, il tutto in
edizione  senza  note o richiami dottrinali e giurisprudenziali - che
siano  stati  inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e
che  da  questa  verranno  messi a disposizione dei candidati dopo la
verifica.
    Coloro   che   intendano  avvalersi  di  tale  facolta'  dovranno
consegnare  i  testi che desiderino consultare, presso la sede in cui
si  svolgeranno  le  prove  scritte, alle ore 9 del giorno precedente
l'inizio  di dette prove, curando che sulla copertina di ciascuno dei
testi  venga  applicato in maniera da lasciare visibile il titolo, un
foglietto  contenente,  in  caratteri  leggibili,  l'indicazione  del
proprio nome e cognome.
    I  testi  dovranno  essere  accompagnati  da un elenco in duplice
copia,  nel  quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le
generalita' del candidato.
    I   candidati   che  conseguano  l'ammissione  alla  prova  orale
riceveranno  la  relativa  comunicazione,  con l'indicazione del voto
riportato  in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove di esame i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
    Si  applicano  le  norme  relative al concorso per l'accesso alla
magistratura  ordinaria  di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 maggio  1965, n. 617, ed all'art. 1 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne  il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati  stessi  e  l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio.