Art. 11. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - 30 giugno 2000 verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte. Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione dei codici delle leggi, dei decreti, il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali - che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica. Coloro che intendano avvalersi di tale facolta' dovranno consegnare i testi che desiderino consultare, presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 9 del giorno precedente l'inizio di dette prove, curando che sulla copertina di ciascuno dei testi venga applicato in maniera da lasciare visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalita' del candidato. I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.