Art. 12.
    Ai  fini  della  valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
    Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali abbiano
riportato  una  media  di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle  prove  scritte  purche'  in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
    Per  la  prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci
punti.  Nella  prova  orale  i candidati devono riportare non meno di
trentacinque punti.
    Del  risultato  della prova facoltativa di lingua straniera viene
tenuto  conto  nella  determinazione del punteggio da attribuire alla
prova orale.
    La  somma  dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei
titoli,  della  media  complessiva  delle  prove  scritte e dei punti
ottenuti  nella  prova  orale  costituisce, per ciascun candidato, il
risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.
    A  parita'  di  merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
    Sono  dichiarati  vincitori  del  concorso  i candidati utilmente
collocati  nella  graduatoria di merito tenuto conto della riserva di
posti prevista dall'art. 1, comma primo.