Art. 13.
    La  graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati
dichiarati  idonei  sono  approvate  con decreto del Presidente della
Corte  dei  conti,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica,   sotto   condizione   sospensiva  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
    Nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  suddetta pubblicazione e'
ammesso,  per  questioni  di  preferenza, ricorso al Presidente della
Corte  stessa, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di
presidenza,   con   provvedimento  definitivo  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.