Art. 14.
    I  vincitori  saranno  nominati  con decreto del Presidente della
Repubblica  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
    I  vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto
di  scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti
di funzione disponibili, individuati dal Consiglio di presidenza.
    Coloro  che,  al  momento  della  nomina,  risultino residenti da
almeno  due  anni  in  un  comune della regione ove ha sede l'ufficio
richiesto,   con   esclusione   della  regione  Lazio,  e  che  siano
disponibili  a  permanere nell'ufficio per un periodo non inferiore a
cinque   anni,  hanno  la  precedenza  nell'assegnazione,  in  deroga
all'ordine di graduatoria.
    Il  presente  decreto  sara'  comunicato  al competente organo di
controllo per la registrazione.
      Roma, 11 febbraio 2000
                                                Il Presidente: Sernia