Art. 2.
    Possono  prendere  parte  al concorso, sempreche' in possesso dei
requisiti  generali  di cui all'art. 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
      a) i  magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale;
      b) i   procuratori   dello  Stato  con  la  seconda  classe  di
stipendio;
      c) i magistrati militari di tribunale;
      d) gli  avvocati  iscritti  nel  relativo albo professionale da
almeno un anno;
      e) gli  impiegati  delle  amministrazioni  dello Stato, nonche'
quelli  dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della
Presidenza  della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza o in
scienze  politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche e
attuariali,  appartenenti  ai  profili professionali per l'accesso ai
quali e' stato richiesto il possesso del titolo di laurea, con almeno
cinque anni di anzianita' nel profilo medesimo.