Art. 2. Possono prendere parte al concorso, sempreche' in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale; b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio; c) i magistrati militari di tribunale; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno; e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche e attuariali, appartenenti ai profili professionali per l'accesso ai quali e' stato richiesto il possesso del titolo di laurea, con almeno cinque anni di anzianita' nel profilo medesimo.