Art. 3.
    I  requisiti  di  ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
    L'amministrazione  puo'  disporre,  in ogni momento, l'esclusione
dal  concorso,  con  decreto motivato del Presidente, per difetto dei
requisiti prescritti.