Art. 4. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate dei documenti indicati al nono comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale amministrativo e tecnico - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio, nonche' il relativo numero telefonico. I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio. I canditati indicati alla lettera d) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda: 1) la data e il luogo di nascita; 2) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari. I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o piu' delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda. Tutti i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso di nomina a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni. La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997. Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10, nel quale il candidato indichera' gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti: certificato, rilasciato dalla competente universita', attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea; copia dello stato matricolare civile a data recente o certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale degli avvocati. Nel caso di impossibilita' dimostrata da parte dei candidati a presentare copia dello stato matricolare, gli stessi possono temporaneamente supplire presentando una dichiarazione che ne tenga luogo rilasciata dal superiore abilitato. Non saranno prese in considerazione le domande risultate carenti della copia dello stato matricolare o del certificato di iscrizione nell'albo degli avvocati, nonche' di copia del certificato di laurea di cui sopra, salvo comunque impossibilita' dimostrata non imputabile al candidato. I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme sulle autentiche. Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2, hanno facolta' di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati indicati alla lettera e) del precedente art. 2 hanno facolta' di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticita'. Le pubblicazioni che i candidati intendano esibire debbono essere in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni. Non e' ammessa la presentazione di lavori che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.