Art. 4.
    Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e
corredate dei documenti indicati al nono comma del presente articolo,
debbono  essere  rivolte  al  Presidente  della  Corte  dei  conti  -
Segretariato  generale  -  Ufficio  accessi e mobilita' del personale
amministrativo  e  tecnico  -  via  Baiamonti,  25  -  00195  Roma, e
presentate  al  Segretariato  generale della Corte stessa entro e non
oltre  i  sessanta  giorni  successivi  a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  anche  le domande di
ammissione  spedite  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma.
    Dalla  domanda  devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad
una  delle  categorie  ammesse  a  partecipare al concorso, l'ufficio
presso  il  quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio,
nonche' il relativo numero telefonico.
    I  concorrenti  sono tenuti a comunicare al Segretariato generale
della  Corte  dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la
presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di
prestazione del servizio e il proprio domicilio.
    I   canditati   indicati   alla  lettera  d)  dell'art. 2  devono
dichiarare, inoltre, nella domanda:
      1) la data e il luogo di nascita;
      2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
      3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
      4)  le  eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti  penali  eventualmente  pendenti,  dei quali deve essere
specificata la natura;
      5)  la  posizione  rivestita  per  quanto concerne gli obblighi
militari.
    I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa
in   una   o  piu'  delle  lingue  straniere,  indicate  nell'annesso
programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
    Tutti  i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso
di  nomina a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per
un periodo non inferiore a tre anni.
    La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai sensi
dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997.
    Alla  domanda  devono  essere  allegati,  oltre ad un curriculum,
corredato  dei  titoli  necessari ai fini della valutazione di cui al
successivo  art. 10,  nel  quale  il  candidato  indichera' gli studi
compiuti,   gli  esami  superati,  i  titoli  conseguiti,  i  servizi
prestati,  le  funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra
attivita'   (scientifica,   didattica,  pubblicistica)  eventualmente
esercitata, i seguenti documenti:
      certificato,    rilasciato    dalla   competente   universita',
attestante  le  votazioni  riportate  nei  singoli esami e nell'esame
finale di laurea;
      copia   dello   stato  matricolare  civile  a  data  recente  o
certificato  comprovante  l'iscrizione  nell'albo professionale degli
avvocati.
    Nel  caso  di  impossibilita' dimostrata da parte dei candidati a
presentare   copia   dello  stato  matricolare,  gli  stessi  possono
temporaneamente  supplire  presentando una dichiarazione che ne tenga
luogo rilasciata dal superiore abilitato.
    Non  saranno prese in considerazione le domande risultate carenti
della  copia  dello stato matricolare o del certificato di iscrizione
nell'albo  degli avvocati, nonche' di copia del certificato di laurea
di cui sopra, salvo comunque impossibilita' dimostrata non imputabile
al candidato.
    I  suddetti  documenti  dovranno essere conformi alle norme sulle
autentiche.
    Verranno   comunque  prese  in  considerazione  le  dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e  di  atto  notorio  previste dagli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
    I  candidati indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art. 2,  hanno  facolta'  di  esibire  i  propri  lavori  giudiziari,
corredati  di  dichiarazione  del competente ufficio di cancelleria o
segreteria  che  ne  attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    I  candidati indicati alla lettera e) del precedente art. 2 hanno
facolta'  di  esibire i lavori originali elaborati per il servizio da
essi  prestato,  corredati di dichiarazione rilasciata dal competente
organo   dell'amministrazione   di   appartenenza,   che  ne  attesti
l'autenticita'.
    Le pubblicazioni che i candidati intendano esibire debbono essere
in  regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Non  e'  ammessa  la
presentazione  di  lavori  che  non  rientrino  nell'ambito  dei  due
precedenti commi.