Art. 8. Non si terra' conto delle domande e dei documenti di cui agli articoli 4 e 5 presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra indicati. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. La data di presentazione delle domande e dei documenti e' stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto al momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 7, debbono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella in cui il concorrente riceva l'invito a produrli. I documenti di cui agli articoli 6 e 7 tranne quello indicato al n. 3) - debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.