Art. 8.
    Non  si  terra'  conto  delle domande e dei documenti di cui agli
articoli  4  e  5  presentati  o  spediti  a  mezzo  raccomandata  al
Segretariato  generale  della  Corte  dei conti oltre i termini sopra
indicati.
    L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il caso
di  dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni di
recapito   da   parte  del  candidato  o  da  mancata  o  da  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici,  ne'  per  mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  in caso di spedizione per
raccomandata.
    La  data  di  presentazione  delle  domande  e  dei  documenti e'
stabilita  dal  timbro  a  data  apposto  dal  Segretariato  generale
anzidetto  al momento della consegna, eccezion fatta per le domande e
i  documenti  spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8) del precedente
art. 7,  debbono  essere  di data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella in cui il concorrente riceva l'invito a produrli.
    I  documenti di cui agli articoli 6 e 7 tranne quello indicato al
n. 3)  -  debbono  essere  conformi alle prescrizioni delle norme sul
bollo.