Art. 9.
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara'  composta ai sensi dell'art. 45 lettera a), del regolamento per
la  carriera  e  la  disciplina  del personale della Corte dei conti,
approvato   con   regio   decreto  12 ottobre  1933,  n. 1364,  quale
modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
    Per  la  prova  di  lingua  straniera  il  giudizio e' dato dalla
commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,  di  un  professore di
ciascuna delle lingue che sono materie di esame.