Art. 9. Nomina e periodo di prova Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato il vincitore del concorso, che risultera' in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguira' la nomina a dirigente di ruolo in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal contratto collettivo nazionale della dirigenza del comparto "regioni-autonomie locali", nonche' agli assegni e indennita' spettanti per legge o per contratto. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Ai fini del compimento del periodo di prova si terra' conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non puo' essere prorogato o rinnovato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione del periodo di prova. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.