Art. 9.

                      Nomina e periodo di prova

    Con  la  stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato  il  vincitore del concorso, che risultera' in possesso
di tutti i requisiti prescritti, conseguira' la nomina a dirigente di
ruolo in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto
dal  contratto  collettivo  nazionale  della  dirigenza  del comparto
"regioni-autonomie   locali",   nonche'  agli  assegni  e  indennita'
spettanti per legge o per contratto.
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
    In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
    Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
    Ai  fini  del  compimento  del  periodo  di prova si terra' conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
    Il  periodo  di  prova non puo' essere prorogato o rinnovato alla
scadenza.
    Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in  qualsiasi  momento, recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo
di  preavviso ne' indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione del periodo di prova.
    In  caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima  mensilita'  e  gli  emolumenti  per le giornate di ferie
maturate e non godute.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.