Art. 4. Attivita' delle commissioni giudicatrici 1. La commissione giudicatrice compila, per la classe di concorso e per ciascuna delle regioni per le quali i candidati hanno prodotto domanda di partecipazione, distinte graduatorie di merito, nonche' distinti elenchi degli abilitati e distinti elenchi dei candidati che, gia' in possesso di abilitazione, abbiano partecipato al concorso, al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame. 2. Le graduatorie di merito e gli elenchi, di cui al precedente comma, sono approvati dall'ufficio scolastico che cura l'organizzazione del concorso, svolto a livello interregionale ovvero nazionale secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 14 dei rispettivi bandi di concorso 31 marzo e 1o aprile 1999, citati in premessa. 3. Le graduatorie di merito e gli elenchi sono quindi inviati, insieme ai relativi atti, agli uffici originariamente competenti per territorio previsti dal bando. 4. Le attivita' di contenzioso sono di competenza dell'ufficio che cura la gestione unificata del concorso, salvo quelle che al momento della trasmissione dei plichi siano gia' state poste in essere dall'ufficio che ha ricevuto le domande di partecipazione al concorso.