Art. 4.

              Attivita' delle commissioni giudicatrici

    1. La commissione giudicatrice compila, per la classe di concorso
e  per ciascuna delle regioni per le quali i candidati hanno prodotto
domanda  di  partecipazione,  distinte graduatorie di merito, nonche'
distinti  elenchi  degli  abilitati  e distinti elenchi dei candidati
che,  gia'  in  possesso  di  abilitazione,  abbiano  partecipato  al
concorso,   al   solo   fine   di  avvalersi  del  miglior  punteggio
eventualmente conseguito nelle prove di esame.
    2. Le  graduatorie  di merito e gli elenchi, di cui al precedente
comma,    sono    approvati    dall'ufficio   scolastico   che   cura
l'organizzazione del concorso, svolto a livello interregionale ovvero
nazionale  secondo  le  disposizioni di cui agli articoli 16 e 14 dei
rispettivi  bandi  di  concorso  31 marzo e 1o aprile 1999, citati in
premessa.
    3. Le  graduatorie  di  merito e gli elenchi sono quindi inviati,
insieme  ai relativi atti, agli uffici originariamente competenti per
territorio previsti dal bando.
    4. Le  attivita'  di  contenzioso sono di competenza dell'ufficio
che  cura  la  gestione  unificata  del concorso, salvo quelle che al
momento  della  trasmissione  dei  plichi  siano  gia' state poste in
essere  dall'ufficio  che ha ricevuto le domande di partecipazione al
concorso.