Art. 5.

                           Norme di rinvio

    1. Per  quanto  non  previsto  dal presente decreto, si fa rinvio
alle  disposizioni  contenute  o richiamante nei bandi di concorso di
cui alle premesse.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 21 febbraio 2000
                                      Il direttore generale: Paradisi