Art. 2. Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) titolo di studio: diploma di laurea in fisica, in matematica, in ingegneria ovvero altra laurea con specializzazione in informatica; 2) cittadinanza italiana o cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 3) godimento di diritti politici; 4) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari ovvero del servizio civile; 5) idoneita' fisica all'impiego; 6) eventuale possesso dei requisiti indicati dall'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, al fine di ottenere, a parita' di punteggio, la preferenza nella nomina. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 4) titolo di studio di cui al punto 1 conseguito presso una universita' italiana ovvero equipollente ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia, emesso di concerto con il Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1997). Non possono accedere all'impiego, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ovvero siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ed alla data dell'assunzione. L'amministrazione potra' disporre, con provvedimento motivato, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti.