Art. 2.
    Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
      1)   titolo   di  studio:  diploma  di  laurea  in  fisica,  in
matematica, in ingegneria ovvero altra laurea con specializzazione in
informatica;
      2)  cittadinanza  italiana  o  cittadinanza  di un Paese membro
dell'Unione  europea;  sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
      3) godimento di diritti politici;
      4)  posizione  regolare  nei  confronti degli obblighi militari
ovvero del servizio civile;
      5) idoneita' fisica all'impiego;
      6)  eventuale  possesso  dei  requisiti  indicati  dall'art.  5
decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487,
come   modificato  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  30 ottobre  1996,  n.  693,  al  fine di ottenere, a
parita' di punteggio, la preferenza nella nomina.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      1)   godere   dei   diritti   politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
      2) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      4)  titolo  di  studio  di cui al punto 1 conseguito presso una
universita'  italiana  ovvero  equipollente  ai sensi del decreto del
Ministro  di  grazia  e giustizia, emesso di concerto con il Ministro
dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  (Gazzetta Ufficiale
9 luglio 1997).
    Non  possono accedere all'impiego, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 30 ottobre 1996,
n. 693,  coloro  che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato politico
attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego  statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo  unico,  concernente  lo  statuto  degli impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione
di  documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ovvero siano
stati  interdetti  dai  pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato.
    I  requisiti  di  ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ed alla
data dell'assunzione.
    L'amministrazione potra' disporre, con provvedimento motivato, in
ogni  momento,  l'esclusione dei concorrenti in difetto dei requisiti
prescritti.