Art. 3.
    Ciascuna  borsa  di studio, dell'importo di lire 18 milioni annui
lordi,  avra'  la durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede
dell'istituto e potra' essere rinnovata per un altro anno, a giudizio
discrezionale del medesimo.
    Il conferimento delle borse di formazione non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto.
    Il   pagamento   della   borsa  e'  effettuato  in  rate  mensili
posticipate.
    Gli  assegnatari  di  borse  di  studio hanno diritto al rimborso
delle  spese di viaggio, vitto ed alloggio e di iscrizione a convegni
o  congressi  per  attivita'  connesse  allo svolgimento della borsa,
sempreche' le stesse siano autorizzate dal dirigente responsabile.