Art. 3. Ciascuna borsa di studio, dell'importo di lire 18 milioni annui lordi, avra' la durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede dell'istituto e potra' essere rinnovata per un altro anno, a giudizio discrezionale del medesimo. Il conferimento delle borse di formazione non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto. Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili posticipate. Gli assegnatari di borse di studio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio e di iscrizione a convegni o congressi per attivita' connesse allo svolgimento della borsa, sempreche' le stesse siano autorizzate dal dirigente responsabile.