Art. 4.
    Le  borse  di cui al presente bando non sono cumulabili con altre
borse  di  studio,  ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura a
qualsiasi  titolo  conferite e la loro fruizione e' incompatibile con
la  frequenza  di  dottorato  di  ricerca  universitario  con o senza
assegni.
    Le  borse  non  possono  essere  cumulate  neppure  con stipendi,
retribuzioni o compensi di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di
lavoro subordinato, pubblici o privati.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi  od  assegnazioni  dell'Istituto  nazionale  per  la fauna
selvatica.