Art. 4. Le borse di cui al presente bando non sono cumulabili con altre borse di studio, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura a qualsiasi titolo conferite e la loro fruizione e' incompatibile con la frequenza di dottorato di ricerca universitario con o senza assegni. Le borse non possono essere cumulate neppure con stipendi, retribuzioni o compensi di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di lavoro subordinato, pubblici o privati. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.