Art. 7.
    Alla  domanda  dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende  presentare  ai fini della valutazione, nonche' un curriculum
analitico  e  dettagliato  dell'attivita'  e  degli  studi  svolti  e
l'elenco    sintetico   dei   titoli   presentati.   Il   curriculum,
obbligatoriamente     sottoscritto    in    calce,    varra'    quale
autocertificazione  delle  informazioni  ivi  contenute  e, pertanto,
dovra' essere completo di tutti gli elementi che rendano utilizzabili
le informazioni medesime.
    Per   la  valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 10 (dieci).
    Le  categorie  dei  titoli  ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
      a) pubblicazioni  e lavori a stampa, compresa la tesi di laurea
inerenti al gruppo di borse prescelto: max 3 (tre) punti;
      b) dottorato di ricerca: max 2 (due) punti;
      c) titoli di studio accademico (votazione del diploma di laurea
richiesto  per  l'ammissione  al  concorso, corsi di specializzazione
post-universitari,   altre   lauree   oltre   quella   richiesta  per
l'ammissione al concorso), nonche' borse di studio inerenti al gruppo
di borse prescelto: max 3 (tre) punti;
      d) partecipazione    documentata   ad   attivita'   di   gruppo
nell'ambito  di  progetti  scientifici  a  carattere  naturalistico o
ambientale,  promossi  da amministrazioni pubbliche, istituti ed enti
di ricerca o organismi comunitari: max 2 (due) punti.
    Il  punteggio  attribuito  ai  titoli  dipendera'  dal  grado  di
pertinenza  con l'attivita' prevista dal gruppo di borse per il quale
si concorre.
    La commissione esaminatrice fissera' in primo luogo i criteri per
la  valutazione dei titoli ed i criteri e le modalita' di valutazione
della  prova  concorsuale.  Successivamente  valutera' la correttezza
formale   delle   domande  presentate,  e,  per  quelle  ammesse,  si
procedera'  alla  valutazione  dei titoli, anche mediante analisi dei
curricula.
    Le  pubblicazioni scientifiche, gli elaborati tecnici e gli altri
titoli  compreso  il  diploma  di laurea, potranno essere prodotti in
originale,  copia  autenticata,  ovvero,  ai  sensi  dell'art. 2  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998, in semplice
fotocopia     dichiarata     conforme    all'originale    da    parte
dell'interessato.  I  lavori  in  corso  di  stampa  saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale a in copia autenticata nel modi di legge
o,  in  luogo  di  tale  lettera,  da  una  dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  con  la  quale  il candidato attesti che i
lavori  medesimi  sono  stati  accettati  per  la pubblicazione. Tale
dichiarazione  dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il
nome  dei  relativi  autori,  la data di accettazione nonche' il nome
della   rivista  scientifica  nella  quale  il  lavoro  stesso  sara'
pubblicato.  Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati,
dattiloscritti o manoscritti.
    Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, secondo quanto
previsto  dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
    L'Istituto  si riserva di richiedere al vincitore l'esibizione in
originale  dei titoli o di verificare l'esattezza del contenuto delle
autocertificazioni.
    Alla   domanda   dovra'  essere  allegato,  altresi',  un  elenco
sintetico  di  tutti  i titoli presentati. Detto elenco dovra' essere
firmato in calce dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere
numerato  progressivamente  e  la numerazione dovra' essere riportata
nell'elenco.
    Non  e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che
siano  stati  presentati  per  altro  concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica "Alessandro Ghigi" o
presso altre amministrazioni dello Stato.
    I  documenti  di  cui  al  presente  articolo  non  sono soggetti
all'imposta sul bollo, ai sensi della legge n. 370/1988.