Art. 7. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione, nonche' un curriculum analitico e dettagliato dell'attivita' e degli studi svolti e l'elenco sintetico dei titoli presentati. Il curriculum, obbligatoriamente sottoscritto in calce, varra' quale autocertificazione delle informazioni ivi contenute e, pertanto, dovra' essere completo di tutti gli elementi che rendano utilizzabili le informazioni medesime. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 10 (dieci). Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: a) pubblicazioni e lavori a stampa, compresa la tesi di laurea inerenti al gruppo di borse prescelto: max 3 (tre) punti; b) dottorato di ricerca: max 2 (due) punti; c) titoli di studio accademico (votazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, corsi di specializzazione post-universitari, altre lauree oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso), nonche' borse di studio inerenti al gruppo di borse prescelto: max 3 (tre) punti; d) partecipazione documentata ad attivita' di gruppo nell'ambito di progetti scientifici a carattere naturalistico o ambientale, promossi da amministrazioni pubbliche, istituti ed enti di ricerca o organismi comunitari: max 2 (due) punti. Il punteggio attribuito ai titoli dipendera' dal grado di pertinenza con l'attivita' prevista dal gruppo di borse per il quale si concorre. La commissione esaminatrice fissera' in primo luogo i criteri per la valutazione dei titoli ed i criteri e le modalita' di valutazione della prova concorsuale. Successivamente valutera' la correttezza formale delle domande presentate, e, per quelle ammesse, si procedera' alla valutazione dei titoli, anche mediante analisi dei curricula. Le pubblicazioni scientifiche, gli elaborati tecnici e gli altri titoli compreso il diploma di laurea, potranno essere prodotti in originale, copia autenticata, ovvero, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale da parte dell'interessato. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale a in copia autenticata nel modi di legge o, in luogo di tale lettera, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattiloscritti o manoscritti. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'Istituto si riserva di richiedere al vincitore l'esibizione in originale dei titoli o di verificare l'esattezza del contenuto delle autocertificazioni. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco sintetico di tutti i titoli presentati. Detto elenco dovra' essere firmato in calce dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica "Alessandro Ghigi" o presso altre amministrazioni dello Stato. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo, ai sensi della legge n. 370/1988.