Art. 11.

                       Valutazione dei titoli

    Ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 567/1987,  il  40% del punteggio complessivo, pari a 100 punti, e'
attribuito ai titoli e sara' cosi' ripartito:
      a)  alla  votazione conseguita nel diploma di laurea rilasciati
dalle  facolta'  di:  giurisprudenza,  scienze  politiche,  economia,
economia e commercio, scienze statistiche demografiche ed attuariali,
scienze  economiche e sociali, scienze economiche e bancarie, lettere
e   filosofia,   magistero,   scienze   della  formazione,  lingue  e
letterature straniere;
    o in alternativa:
      alla  votazione conseguita nel diploma di istruzione secondaria
di  secondo grado di durata quinquennale valutabile solo se integrata
da  esperienza  lavorativa  corrispondente  per  almeno  quattro anni
continuativi,  presso  lo Stato, enti pubblici o privati con mansioni
di  settimo livello, sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo
di 12 punti.
    Qualora    il    candidato   presenti   documentazione   relativa
all'acquisizione  di  piu'  di  uno  fra  i  titoli  di  studio sopra
indicati,  si terra' conto del titolo che da' luogo al punteggio piu'
favorevole;
      b)  all'anzianita' di servizio prestato presso le universita' e
le pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quella richiesta quale
requisito  di  ammissione,  sara'  attribuito un punteggio fino ad un
massimo di 12 punti;
      c)  agli  incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, sara'
attribuito un punteggio fino ad un massimo di 6 punti;
      d)   alle   pubblicazioni  scientifiche,  sara'  attribuito  un
punteggio fino ad un massimo di 4 punti;
      e)  agli  attestati  di  qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza  a  corsi  di  formazione  professionale  organizzati dalle
pubbliche  amministrazioni,  sara' attribuito un punteggio fino ad un
massimo di 6 punti.
    Il  periodo  di servizio militare di leva, di richiamo alle armi,
di  ferma  volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e
nell'Arma  dei  carabinieri,  ai  sensi della legge 24 dicembre 1986,
n. 958,  e' equiparato alla suddetta anzianita' di servizio di cui al
punto b) sopra richiamato.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    L'esito   della  valutazione  dei  titoli  verra'  reso  noto  ai
candidati   prima   dell'effettuazione  della  prova  orale  mediante
affissione all'albo della stessa sede di esame.