Art. 16.

                   Costituzione rapporto di lavoro

    Approvate  le graduatorie come indicato nei precedenti articoli 7
e  13,  l'amministrazione  provvede  alla stipula, con i vincitori di
ciascun concorso, del contratto individuale di lavoro.
    I  vincitori  saranno  assunti  in  prova con contratto di lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato nella settima qualifica, profilo
professionale   di   collaboratore  amministrativo,  area  funzionale
amministrativo-contabile,  con rapporto di lavoro a tempo pieno e con
il  diritto  al  trattamento  economico  iniziale di cui al contratto
collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita'.
    In  tale  contratto  sono  indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro,  la  data  di  inizio  del  rapporto di lavoro, la qualifica,
profilo  professionale  e livello retributivo iniziale, la durata del
periodo di prova e la sede di destinazione.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.