Art. 16. Costituzione rapporto di lavoro Approvate le graduatorie come indicato nei precedenti articoli 7 e 13, l'amministrazione provvede alla stipula, con i vincitori di ciascun concorso, del contratto individuale di lavoro. I vincitori saranno assunti in prova con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella settima qualifica, profilo professionale di collaboratore amministrativo, area funzionale amministrativo-contabile, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con il diritto al trattamento economico iniziale di cui al contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita'. In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica, profilo professionale e livello retributivo iniziale, la durata del periodo di prova e la sede di destinazione. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.