Art. 7.

       Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

    Espletate   le   prove  di  esame,  la  commissione  giudicatrice
formulera'  la  graduatoria  di  merito  secondo l'ordine decrescente
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
    Con  provvedimento  del  direttore  amministrativo,  tenuto conto
delle  eventuali  preferenze  previste  dall'art. 5  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica  n. 487/1994  (allegato  4),  saranno
approvati  gli  atti  concorsuali  nonche'  la  graduatoria di merito
unitamente a quella del vincitore del concorso.
    Pertanto,  i  concorrenti che abbiano superato la prova orale del
concorso  dovranno  far  pervenire, per loro iniziativa, al direttore
amministrativo  dell'Universita' degli Studi di Catania, via S. Maria
del  Rosario  n. 9  -  95131  Catania, entro il termine perentorio di
quindici  giorni,  decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui
hanno  sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice, in
originale o in copia autenticata ovvero con dichiarazione sostitutiva
di  certificazione  o  di  atto  di  notorieta'  di  cui  alla  legge
n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
attestanti  il  possesso  dei  titoli  di  preferenza,  a  parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi'
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    E'  dichiarato  vincitore  del  concorso,  il candidato utilmente
collocato nella relativa graduatoria di merito.
    La graduatoria di merito e' immediatamente efficace.
    La  graduatoria  del  vincitore  del  concorso  sara'  pubblicata
all'Albo   del  palazzo  centrale  dell'universita'  degli  studi  di
Catania.  Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da
pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica - 4a serie
speciale  concorsi  ed esami - e dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per un termine di ventiquattro
mesi   dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per  eventuali
coperture  di  posti  per  i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Capo II