Art. 11.

                       Valutazione dei titoli

    Ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 567/1987,  il  40% del punteggio complessivo, pari a 100 punti, e'
attribuito ai titoli e sara' cosi' ripartito:
      a) alla votazione conseguita nel diploma di laurea in: economia
e  commercio,  scienze bancarie ed assicurative, scienze economiche e
bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze economiche e
scienze  statistiche  e  demografiche:  sara' attribuito un punteggio
fino ad un massimo di 12 punti;
      b) all'anzianita'  di servizio prestato presso le Universita' e
le pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quella richiesta quale
requisito  di  ammissione,  sara'  attribuito un punteggio fino ad un
massimo di 12 punti;
      c) agli  incarichi  svolti nell'ambito di detti rapporti sara',
attribuito un punteggio fino ad un massimo di 6 punti;
      d) alle   pubblicazioni   scientifiche,   sara'  attribuito  un
punteggio fino ad un massimo di 4 punti;
      e) agli  attestati  di  qualificazione  rilasciati a seguito di
frequenza  a  corsi  di  formazione  professionale  organizzati dalle
pubbliche  amministrazioni,  sara' attribuito un punteggio fino ad un
massimo di 6 punti.
    Il  periodo  di servizio militare di leva, di richiamo alle armi,
di  ferma  volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e
nell'Arma  dei  carabinieri,  ai  sensi della legge 24 dicembre 1986,
n. 958,  e' equiparato alla suddetta anzianita' di servizio di cui al
punto b) sopra richiamato.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    L'esito   della  valutazione  dei  titoli  verra'  reso  noto  ai
candidati   prima   dell'effettuazione  della  prova  orale  mediante
affissione all'albo della stessa sede di esame.