Art. 11.

            Documenti di rito per la nomina dei vincitori

    Il  dipendente,  ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione  all'impiego  di cui al presente bando, sara' invitato a
presentare   a   questa   Universita',   entro  trenta  giorni  dalla
stipulazione  del  contratto  di  lavoro individuale, i sottoelencati
documenti di rito:
      1)  certificato  medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente  per  territorio  o da un medico militare o dall'ufficiale
sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
e'  fisicamente  idoneo  al  servizio  continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato dovra' essere
precisato  che  si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue,
ai  sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il
candidato  sia  affetto da qualche imperfezione fisica il certificato
ne  deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa
non  e'  tale  da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego al
quale concorre.
    Tale  certificato  deve  essere  di data non anteriore a sei mesi
rispetto alla comunicazione dell'esito del concorso.
      2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari (solo per i cittadini italiani);
        e)   l'inesistenza   di   condanne   penali  che  impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
        f) il numero del codice fiscale;
        g) la composizione del nucleo familiare;
        h) gli  impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province,  dei  comuni  o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo,  l'opzione  per  il  nuovo  impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
    La   dichiarazione   relativa   al   punto   c)   deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    I  candidati  invalidi  di  guerra  e assimilati devono produrre,
altresi',   ai   sensi   dell'art. 19,  secondo  comma,  della  legge
n. 482/1968,  una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante  che  l'invalido,  per  la  natura  e  il grado della sua
invalidita'  o  mutilazione,  non  puo'  riuscire di pregiudizio alla
salute  ed  incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
    L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
    Tali  documenti  si  considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
temine  suindicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatto dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta' di fare
riferimento  ai  documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad  atti  esistenti  dai quali risultino le posizioni giuridiche e di
fatto  da  comprovare;  in  tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.