Art. 6.

                            Prove d'esame

    Gli  esami  consisteranno  in almeno due prove scritte, una delle
quali  puo'  essere a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale
come da allegato programma (Allegato B).
    La  data  ed  il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno
comunicati  ai  candidati  mediante  raccomandata  a.r.,  non meno di
quindici  giorni  prima  della data fissata per l'effettuazione delle
prove stesse.
    Ad ognuna delle due prove scritte sono riservati 20 punti.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ognuna  delle due prove una votazione di almeno 14 dei
venti punti disponibili.
    L'avviso  per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati  almeno  venti  giorni  prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo   mediante   raccomandata  a.r.  Ai  medesimi  sara'  data
contemporaneamente  comunicazione  del voto riportato nelle prime due
prove.
    Il  colloquio  si  svolgera'  in  un'aula  aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno  riportato;  tale  elenco verra' affisso all'albo della sede
ove si svolgeranno gli esami.
    Il  colloquio  si intendera' superato con una votazione di almeno
14 dei venti punti disponibili.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno  essere  muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita':
      carta d'identita';
      patente;
      tessera di riconoscimento postale;
      libretto di porto d'armi;
      passaporto.