Art. 7.

                             T i t o l i

    Ai titoli sono riservati 30 punti.
    I  titoli  valutabili  e  il  relativo punteggio sono i seguenti:
titolo  di  studio,  tenuto  conto  della  valutazione o del giudizio
finale riportato: fino ad un massimo di punti 3.
    Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 3.
    Pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 18.
    Diplomi   o   attestati   di  specializzazione  e  qualificazione
professionale  o  altra  idonea  documentazione  da cui sia possibile
dedurre  attitudini  professionali  in  relazione  alle  mansioni  da
svolgere: fino ad un massimo di punti 6.
    I   titoli   possono  essere  prodotti  in  originale,  in  copia
autenticata   ovvero   in   copia   fotostatica  dichiarata  conforme
all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta',  ai  sensi  dell'art. 2  del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, utilizzando a tal fine l'allegato
C al presente bando.
    Le  eventuali pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale
ovvero  in  fotocopia,  purche'  venga  contestualmente  allegata una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta', nella quale il
candidato  dichiari  i  titoli  dei lavori, gli autori, i riferimenti
bibliografici  necessari  alla  individuazione  dei  lavori, e che le
fotocopie allegate corrispondono alle opere indicate.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa individuazione dei criteri,
verra'  effettuata  dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    La  valutazione dei titoli verra' comunicata ai candidati ammessi
a  sostenere  il  colloquio, contestualmente alla convocazione per lo
stesso.
    I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati non saranno
restituiti da questa amministrazione.