Art. 7. T i t o l i Ai titoli sono riservati 30 punti. I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti: titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti 3. Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 3. Pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 18. Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere: fino ad un massimo di punti 6. I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, utilizzando a tal fine l'allegato C al presente bando. Le eventuali pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale ovvero in fotocopia, purche' venga contestualmente allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', nella quale il candidato dichiari i titoli dei lavori, gli autori, i riferimenti bibliografici necessari alla individuazione dei lavori, e che le fotocopie allegate corrispondono alle opere indicate. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verra' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La valutazione dei titoli verra' comunicata ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, contestualmente alla convocazione per lo stesso. I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati non saranno restituiti da questa amministrazione.