Art. 8.

                 Preferenza a parita' di valutazione

    Questa  amministrazione  provvedera'  a  comunicare  ai candidati
eventuali situazioni di parita' di valutazione.
    I  candidati  interessati  dovranno  far  pervenire,  al  rettore
dell'Universita'  degli studi di Ferrara, via Savonarola n. 9 - 44100
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al
ricevimento  della  suddetta  comunicazione,  i  documenti  in  carta
semplice  attestanti  il possesso dei titoli preferenza, a parita' di
valutazione,  gia'  indicati  nella domanda. Da tali documenti dovra'
risultare  inoltre  che  il  requisito  era  posseduto  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  perla  presentazione  della domanda di
ammissione al concorso.
    E'  facolta'  dei candidati presentare, in luogo dei sopra citati
documenti,  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai
sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968).
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
      c) dalla minore eta'.