Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato membro dell'Unione
europea;
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      c) diploma  di  istruzione secondaria di secondo grado indicato
nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;
    Ai sensi del terzo comma dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980,
n. 312,  puo',  inoltre,  partecipare  al  concorso  il personale non
docente   delle   universita'   e   degli   istituti   di  istruzione
universitaria della qualifica immediatamente inferiore in servizio da
almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del
titolo di studio richiesto per l'accesso al presente concorso;
      d) idoneita'  fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo e coloro che siano stati destituiti
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego  statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto degli
impiegati  civili  dello  Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I  cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
      a) godere   dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere   in   possesso,   ad  eccezione  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    L'Amministrazione  puo'  disporre  in  ogni  momento, con decreto
motivato   del   rettore,  l'esclusione  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.