IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni; Visto la legge 2 aprile 1968, n. 482; Visto il decreto ministeriale e della previdenza sociale 19 maggio 1973; Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554; Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni i modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il C.C.N.L. del comparto dell'Universita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, con cui sono state apportate modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Accertata la vacanza di un posto di agente tecnico, quarta qualifica - area funzionale tecnico scientifica-presso la facolta' di economia, di cui alla nota del direttore amministrativo del 20 gennaio 2000; Ritenuto, peraltro, che le mansioni previste per l'agente tecnico - area funzionale tecnico-scientifica del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria siano da ricondurre a quelle previste dal gia' citato decreto ministeriale 19 maggio 1973 e che, pertanto, alla copertura del citato posto si debba provvedere mediante la normale procedura concorsuale; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico in prova, quarta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica - presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi di Bari.