Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; b) eta' non inferiore agli anni diciotto; c) diploma di istruzione secondaria di primo grado; Ai sensi del terzo comma dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, puo', inoltre, partecipare al concorso il personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al presente concorso; d) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.