Art. 9.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nelle prove di esame, con l'osservanza, a parita' di punti,
delle preferenze previste dall'art. 8.
    La  votazione complessiva e' data dalla media dei voti conseguiti
nelle prove pratiche.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, formata sulla base del punteggio da ciascuno riportato.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata   con  decreto  del  magnifico  rettore  e  pubblicata  sul
bollettino  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di Bari. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica; dalla data di pubblicazione del predetto
avviso  decorreranno  i termini per la validita' della graduatoria ed
eventuali impugnative.