Art. 13.

       Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

    L'amministrazione  procedera'  ai  controlli  sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dal candidato.
    Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968,  n. 15,  qualora  dal  controllo  di  cui  sopra  emerga la non
veridicita'   del   contenuto   della   dichiarazione  rilasciata  il
dichiarante   decade   dai   benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    Le  spese  di  viaggio  dei  vincitori  in  congedo,  da  e per i
reggimenti addestramento volontari ove si' dovranno presentare per la
frequenza  del corso di aggiornamento e formazione professionale sono
a carico degli interessati. Per il personale in servizio si applicano
le vigenti disposizioni in materia.

                        Avvertenze generali:

    Ogni ulteriore informazione riferentesi al concorso potra' essere
direttamente  richiesta  all'ufficio  relazioni con il pubblico della
direzione  generale  per  il  personale  militare  - via XX Settembre
n. 123  A  -  00187 Roma, telef. 06/47355941 nei giorni e negli orari
sotto indicati:
      dal  lunedi' al giovedi' dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore
14,30 alle ore 16;
      venerdi' dalle ore 9 alle ore 12,30.
    Il  presente  decreto  e'  sottoposto al controllo previsto dalla
vigente   normativa  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.
      Roma, 24 febbraio 2000
                                   Il vice direttore generale: Pagano