Art. 13. Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive L'amministrazione procedera' ai controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal candidato. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione rilasciata il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Le spese di viaggio dei vincitori in congedo, da e per i reggimenti addestramento volontari ove si' dovranno presentare per la frequenza del corso di aggiornamento e formazione professionale sono a carico degli interessati. Per il personale in servizio si applicano le vigenti disposizioni in materia. Avvertenze generali: Ogni ulteriore informazione riferentesi al concorso potra' essere direttamente richiesta all'ufficio relazioni con il pubblico della direzione generale per il personale militare - via XX Settembre n. 123 A - 00187 Roma, telef. 06/47355941 nei giorni e negli orari sotto indicati: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16; venerdi' dalle ore 9 alle ore 12,30. Il presente decreto e' sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 24 febbraio 2000 Il vice direttore generale: Pagano