Art. 2.

                              Requisiti

    Possono  partecipare al concorso, con domanda da prodursi secondo
le modalita' indicate al successivo art. 3, i sergenti di complemento
dell'Esercito  ed  i  graduati  di  truppa  dell'Esercito  di  cui al
precedente  art. 1  che:
      1) non siano incorsi:
        a) in condanne per delitti non colposi;
        b) nel proscioglimento d'autorita' da precedente arruolamento
volontario  in  qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per
permanente    inidoneita'    psico-fisica    al   servizio   militare
incondizionato    o   per   inidoneita'   al   grado   di   caporale,
caporale maggiore  e  di  sergente e gradi corrispondenti o per grave
mancanza  disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
        c) nel  proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento
volontario  da  qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per
perdita  del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale,
per  delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge
sul matrimonio;
      2)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e di condotta
previste  dall'art. 36,  comma  6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n. 29,  per  l'assunzione  nell'amministrazione  della Difesa,
quale  sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;
      3) abbiano riportato nell'ultima scheda e specchio valutativo o
rapporto   informativo   relativo  al  rendimento  in  servizio,  una
qualifica non inferiore a "nella media" o "sufficiente" o un giudizio
equiparabile  a  tale qualifica, cosi' come specificato al successivo
art. 9.
    I  requisiti  suindicati  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  di  cui al successivo art. 3 e mantenuti fino
alla   data  dell'effettiva  incorporazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7.
    Possono altresi' partecipare al concorso i volontari ai quali sia
stato  concesso di permanere in servizio ai sensi dell'art. 10, commi
1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
    I  candidati  che risultassero, ad una verifica anche successiva,
in  difetto  di  uno  o  piu'  requisiti saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, dichiarati decaduti dalla nomina.