Art. 5.

                       Modalita' di selezione

    La  commissione  incaricata  per  la  predisposizione dell'elenco
degli  idonei  sara' nominata dal commissario straordinario, ai sensi
dell'art.  15-ter,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni.
    La commissione, dopo aver accertato il possesso dei requisiti dei
candidati  e  dopo  avere  stabilito  in via preliminare i criteri di
massima  cui attenersi per la selezione, procedera' alla formulazione
dei  pareri  ed  alla  predisposizione dell'elenco degli idonei sulla
base:
      a) della  valutazione  del  curriculum professionale di ciascun
candidato  in  relazione  ai  singoli  elementi  documentati  di  cui
risultera' corredato;
      b) di  un  colloquio  diretto  alla valutazione delle capacita'
professionali   dei   candidati   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche  alle esperienze professionali documentate nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  dei  candidati  stessi  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere. La commissione stessa provvedera', con lettera raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  a convocare i candidati ammessi per la
svolgimento del colloquio. Al termine delle operazioni di valutazione
la  commissione  formulera'  per  ciascun  candidato  un  giudizio di
idoneita' complessivo e motivato.