Art. 6. Conferimento incarico L'incarico verra' conferito dal commissario straordinario, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con provvedimento motivato sulla base dell'elenco degli idonei predisposto dalla commissione. L'incarico, che ha durata quinquennale, potra', per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve, essere rinnovato. La determinazione del trattamento economico annuo lordo viene rinviata all'atto della sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico.