Art. 6.

                        Conferimento incarico

    L'incarico  verra'  conferito  dal  commissario straordinario, ai
sensi  dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, con provvedimento motivato sulla base dell'elenco degli
idonei predisposto dalla commissione.
    L'incarico,  che  ha  durata  quinquennale, potra', per lo stesso
periodo   o   per   un  periodo  piu'  breve,  essere  rinnovato.  La
determinazione  del  trattamento economico annuo lordo viene rinviata
all'atto   della   sottoscrizione   del   contratto  di  conferimento
dell'incarico.